Descrizione
Visto l’art. 256, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i piani di lavoro presentati dalle ditte autorizzate alla rimozione e smaltimento dell’amianto compatto dagli edifici oggetto degli eventi calamitosi, possono godere della deroga prevista dalla normativa di settore in cui l’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
In questa ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro l’indicazione dell’orario di inizio delle attività.
La documentazione relativa al lavoro da svolgere dovrà essere inviata per via telematica (portale Me.L.Am.), come definito dalla normativa regionale, evidenziando la richiesta di deroga, al fine di rendere i piani immediatamente eseguibili.
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Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2023, 12:37